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Anagrafe – AIRE

La legge n. 470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscano all’estero la loro residenza per un periodo superiore ai 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare richiesta, presso l’ufficio consolare di questa Ambasciata, di iscrizione all’A.I.R.E. al proprio Comune di ultima residenza in Italia.

Tale iscrizione all’A.I.R.E. è necessaria per ottenere tutti i servizi consolari tra cui il rilascio di passaporti e di carte d’identità, nonché la possibilità di esercitare il proprio diritto elettorale nel Paese di residenza.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. viene richiesta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) presso l’ufficio consolare di questa Ambasciata, presentando un certificato di residenza (ELUKOHATÕEND) unitamente al proprio documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità).

A partire dal 1° maggio 2023 le richieste di iscrizione all’A.I.R.E. verranno accettate unicamente se presentate tramite la piattaforma FastIT Servizi Consolari Online.

Solo nel caso in cui il predetto Portale non sia utilizzabile, la richiesta potrà essere formulata recandosi di persona in Consolato previo appuntamento da concordare al seguente indirizzo: consolare.tallinn@esteri.it.

VARIAZIONE DEI DATI D’ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.

Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune, tramite l’ufficio consolare di questa Ambasciata, qualsiasi variazione del proprio indirizzo, che provvederà a comunicare al Comune di iscrizione A.I.R.E. A partire dal 1° maggio 2023 le richieste di varazioni dei dati di iscrizione A.I.R.E. verranno accettate unicamente se presentate tramite la piattaforma FastIT Servizi Consolari Online.

Solo nel caso in cui il predetto Portale non sia utilizzabile, la richiesta potrà essere formulata recandosi di persona in Consolato previo appuntamento da concordare al seguente indirizzo: consolare.tallinn@esteri.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ambasciata d’Italia in Tallinn oppure consultare il sito del Ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale.

CERTIFICATI ANAGRAFICI

Si comunica che i cittadini iscritti nelle anagrafi italiane (sia ANPR che AIRE) hanno la possibilità di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici (di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile ecc.). Il rilascio di tali certificati è possibile solo a condizione di avere un’identità digitale (CIE, Spid o CNS), dal momento che tale modalità è ormai l’unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Il sito al quale è necessario connettersi è Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.

COSA ACCADE SE NON CI SI ISCRIVE ALL’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.