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Domande frequenti

Vorrei invitare un amico extracomunitario in Italia per qualche tempo, ma non so da che parte cominciare, cosa posso fare per fare in modo che tutto vada per il meglio?

Potrà consultare le disposizioni in materia di visti d’ingresso sul sito Internet www.esteri.it. È opportuno comunque che l’interessato si rivolga personalmente alla Sezione consolare, per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno e per presentare la formale richiesta. Per il visto per turismo è necessario anche un invito da parte di un cittadino comunitario, che dovrà essere effettuato mediante la compilazione di una apposita lettera. È richiesta poi la presentazione di una polizza fideiussoria. Il richiedente del visto deve provare di essere in possesso di un’assicurazione di viaggio adeguata e valida, individuale o di gruppo, che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d’urgenza. L’assicurazione deve essere valida per l’insieme del territorio degli Stati Schengen e contemplare il periodo complessivo di soggiorno dell’interessato. La copertura minima ammonta a 30.000 Euro. Sono previsti casi di deroga.

Ad un mio amico extracomunitario è stato rifiutato il visto per turismo nonostante avesse cercato di fare tutto per il meglio. Come siamo tutelati?

La competenza al rilascio del visto è della Rappresentanza diplomatico consolare del luogo di residenza dello straniero, che è la sola responsabile dell’accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto, nell’ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni locali. Ai sensi della normativa vigente l’Ufficio Consolare non è tenuto a fornire elementi di dettaglio relativi al rifiuto del visto per turismo, contro i quali gli interessati possono ricorrere al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.Nel sito Internet www.esteri.it è possibile consultare le disposizioni attualmente vigenti in materia di visti d’ingresso.

Vorrei delle informazioni sul visto per studio.

Il visto per studio consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve (90 gg. – tipo C) o lunga durata (da 91 a 365 gg. – tipo D) allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.  consigliabile accedere al sito Internet www.esteri.it dove è possibile consultare le disposizioni attualmente vigenti in materia. È opportuno comunque che l’interessato si rivolga personalmente alla Sezione Visti dell’Ambasciata d’Italia in Tallinn per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno e per presentare la formale richiesta.

Vorrei fare un viaggio in Estonia. Dove posso trovare informazioni sul Paese?
Potrà consultare il sito internet www.viaggiaresicuri.mae.aci.it , che contiene una banca dati con le schede di ogni singolo Paese, costantemente aggiornate con dati e valutazioni forniti dalle nostre Rappresentanze Diplomatiche e Consolari.La Banca Dati è curata dall’Unità di Crisi di questo Ministero che svolge attività di informazione preventiva per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini che si recano all’estero.Le informazioni possono essere richieste anche telefonicamente (call-center A.C.I tel. +39.06.491115, dalle ore 8 alle ore 20) o tramite le Associazioni di categoria degli operatori turistici.

Quali requisiti occorrono per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile?

Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.). L’A.I.R.E. è lo schedario che raccoglie i nominativi dei cittadini italiani trasferiti all’estero e di quelli che – nati e residenti all’estero – hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Ogni cittadino italiano può iscriversi gratuitamente presso i Consolati e il suo nome viene conseguentemente registrato presso l’A.I.R.E. del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio.

Cosa occorre fare per iscriversi all’A.I.R.E.?

Per iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero il cittadino italiano deve presentarsi entro 90 giorni dal trasferimento nel Paese straniero presso l’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è immigrato per presentare la dichiarazione d’immigrazione. Per ottenere l’iscrizione, occorre esibire i seguenti documenti: Carta d’identità o passaporto italiano valido (per i paesi non aderenti all’UE); prova/e della stabile residenza all’estero; documento di riconoscimento. Il Consolato provvede poi al successivo inoltro al Comune ( anche se il cittadino ha già dato comunicazione al suo Comune di residenza prima della partenza, l’iscrizione all’A.I.R.E. non diviene effettiva fino alla conferma da parte del consolato italiano del paese estero di trasferimento e dietro presentazione di idonea documentazione). (N.B. In ogni caso, non è prevista alcuna sanzione né la decadenza della cittadinanza per la mancata iscrizione o per l’iscrizione tardiva).

Perché è importante per un italiano residente all’estero iscriversi all’A.I.R.E.?

L’iscrizione all’A.I.R.E. è molto importante per ottenere certificati anagrafici ed altri documenti e per mantenere i diritti elettorali all’estero. Inoltre, solo gli iscritti all’AIRE possono godere dei servizi consolari per i quali è richiesta la residenza all’estero e delle agevolazioni burocratico-amministrative. Per agevolare il rilascio dei certificati, è tuttavia necessario avere cura di far pervenire al Comune italiano dove si è iscritti all’AIRE tempestivamente, tramite Consolato, tutte le eventuali variazioni di stato civile (nascite, matrimonio, morti) che si verifichino all’estero, nonché il cambiamento d’indirizzo (quest’ultimo è fondamentale affinché si possa ricevere tempestiva notizia della data di ogni consultazione elettorale).

Come si comunicano in Italia le variazioni di Stato Civile e quali documenti occorrono?

NASCITA: Come si registra la nascita in Italia del figlio di un cittadino italiano all’estero? I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Questo anche nel caso in cui il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza in quanto viene trasmessa ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino. Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti: atto di nascita ,emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente della circoscrizione, munito di traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, e legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del ‘61); documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).

MATRIMONIO E DIVORZIO: Come si registra in Italia il matrimonio all’estero di cittadini italiani? Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente. Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato, in quest’ultimo caso sempre che non vi si oppongano le leggi locali. Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere. Sarà cura dell’interessato poi presentare al consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.

Come si registra in Italia una sentenza di divorzio pronunciata all’estero? Prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. I documenti che occorrono per la trascrizione sono: la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata); la traduzione ufficiale della sentenza; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (disponibile presso il Consolato Generale); una fotocopia di tutta la documentazione presentata. Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale, Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.

MORTE: Come si registra in Italia il decesso di un italiano residente all’estero? La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per registrare il decesso sono: atto di morte emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti); documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana. Gli atti di morte degli ex cittadini italiani possono essere inviati comunque ai comuni competenti per la annotazione nei registri di stato civile. N.B. tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti. Si consiglia vivamente di consultare previamente le pagine web degli uffici consolari o interpellarli telefonicamente al fine di verificare la necessità di eventuali legalizzazioni da apporre sui documenti.

Cos’è l’autocerficazione?

È una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest’ultimo. Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni. Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.