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Protezione consolare

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che incorrano in problemi con la giustizia locale o che rimangano coinvolti in incidenti; il rimpatrio delle salme; la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé; l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero.

Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un paese straniero, il Consolato può:

– effettuare visite consolari al detenuto;
– indicare un eventuale legale;
– curare i collegamenti con i familiari in Italia;
– provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri e giornali;
– intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
– intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Il Consolato non può:

– intervenire in giudizio per conto del connazionale;
– pagare le spese legali del detenuto.

 

RAPIMENTO INTERNAZIONALE DI MINORI

Il problema della sottrazione internazionale di minori è diventato negli ultimi anni sempre più rilevante, sia per l’aumento delle separazioni, spesso turbolente, tra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore consapevolezza e sensibilità con cui viene affrontato il problema nel nostro Paese.

L’unico strumento vincolante a disposizione del genitore italiano per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aia del 25.10.1980 (Autorità Centrale per l’Italia e Dipartimento per la Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia). Nei casi in cui la Convenzione non trova applicazione, il Ministero esercita pienamente le proprie funzioni istituzionali, adeguando il proprio intervento alle specificità di ciascun caso.