Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Novità riguardanti i Visti

  • Il Regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito un sistema centralizzato per la registrazione dell’ingresso e dell’uscita dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne Schengen per un soggiorno breve fino a 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni chiamato Entry Exit System (EES). La novità introdotta intende migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli in frontiera. Tale sistema, la cui entrata in esercizio è stata fissata per il 12 ottobre 2025, si applicherà sia ai cittadini di Paesi terzi che hanno bisogno di un visto d’ingresso per soggiorni di breve durata sia a coloro che ne sono esenti, e sostituirà in generale l’apposizione del timbro sul passaporto, fornendo al contempo dati affidabili sull’attraversamento delle frontiere esterne.
    Il nuovo sistema non si applicherà ai cittadini di Paesi terzi titolari di visto nazionale di lunga durata e di permesso di soggiorno emessi dagli Stati Schengen, ai cittadini di San Marino, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Città del Vaticano, nonché ai cittadini dello Spazio Economico Europeo (SEE) e della Confederazione elvetica, ai membri di equipaggio, ai Sovrani, Capi di Stato e ai membri di delegazioni ufficiali. Maggiori informazioni in tutte le lingue ufficiali dell’UE e in quattro lingue non UE (arabo, cinese, giapponese e turco) sono disponibili al seguente link EES – EES Homepage
  • In applicazione del DL 145 dell’11 ottobre 2024, a partire dall’11 gennaio 2025, entrerà in vigore l’acquisizione obbligatoria delle impronte digitali anche per i visti d’ingresso nazionali (tipo D). Le modalità di acquisizione e le eventuali eccezioni sono le stesse attualmente in vigore per i visti di corto soggiorno (art. 13 del Codice Visti).
  • Si informa che a partire dal 1 febbraio 2025, tutti i cittadini tagiki e uzbeki che debbano transitare nelle zone internazionali degli aeroporti italiani, durante scali o tratte di un volo internazionale, dovranno essere in possesso di Visto di Transito Aeroportuale (VTA).

    Si ricorda che, in base alle procedure previste dall’art. 26 del Codice dei visti dell’Unione Europea, il visto per transito aeroportuale consente allo straniero soggetto a tale obbligo di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto situato sul territorio italiano senza entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto (Italia).

    Sono previste eccezioni all’obbligo di VTA per i cittadini che rientrino nelle categorie contemplate nell’art. 3 comma 5 del Codice Visti, consultabile al seguente link:

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R0810

    Per completezza di informazione, nello stesso sono presenti gli elenchi di tutti i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un VTA al passaggio nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nell’area Schengen.