DOVERI DEL CITTADINO
Ricordiamo che è obbligo del cittadino italiano provvedere all’aggiornamento tempestivo della propria situazione anagrafica e di stato civile.
L’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 prevede che le dichiarazioni relative allo stato civile di cittadini italiani residenti all’estero siano rese all’autorità consolare e copia dell’atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante.
L’ATTIVITA’ CONSOLARE
L’ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia a Tallinn si occupa di trasmettere al Comune di residenza A.I.R.E. i certificati di nascita, matrimonio, divorzio o decesso per la successiva trascrizione di questi nei registri di stato civile dei Comuni di propria residenza A.I.R.E. o Comune di residenza in Italia.
Ne consegue che anche i connazionali non residenti e non iscritti all’A.I.R.E. debbano rivolgersi all’ufficio consolare di questa Ambasciata per inoltrare i documenti di cui sopra, in caso di matrimonio, di divorzio, di nascita di un figlio o di decesso di qualche familiare.
I certificati di nascita, di matrimonio, di divorzio e di decesso devono essere richiesti su modello internazionale o plurilingue e devono essere consegnati all’ufficio consolare di questa Ambasciata in originale.
NASCITA
Il decreto-legge n.36/2025 del 28/03/2025 e la successiva legge di conversione n.74 del 23/05/2025 hanno introdotto importanti modifiche alla trasmissione della cittadinanza italiana. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano.
Il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano ma soltanto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Il minore non ha, né può avere un’altra cittadinanza.
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Qualora il minore non rientri in una delle categorie sopra esposte, dovrà verificarsi se, in base alle disposizioni contenute nel link Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero) del sito sia possibile effettuare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per “beneficio di legge” ai sensi dell’art. 1 ter.
Per comunicare una nascita, il connazionale è tenuto a depositare o inviare per posta in originale alla Sezione Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Tallinn:
- Modulo di richiesta – RICHIESTA TRASCRIZIONE NASCITA E ISCRIZIONE AIRE
- Certificato di nascita internazionale in originale cartaceo su modello CIEC rilasciato dall’Ufficio Stato Civile estone (“Sünnitõendi mitmekeelne väljavõte”)
- certificazione attestante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana per un genitore o un ascendente di secondo grado (nonno/a) oppure certificato di residenza storico emesso dal Comune italiano.
- Modulo attestante il riconoscimento di figlio naturale in caso di figli nati da genitori non legati da vincolo matrimoniale. Il riconoscimento di figlio naturale può risultare anche da una sentenza straniera che potrà essere riconosciuta in Italia, qualora essa sia conforme ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995.
- Fotocopie dei documenti d’identità dei genitori
I minori residenti in Estonia verranno iscritti automaticamente all’AIRE contestualmente alla richiesta di trascrizione della nascita.
MATRIMONIO
Il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto in Italia presso il Comune di iscrizione A.I.R.E. o il Comune di residenza in Italia.
Il cittadino italiano residente in Italia dovrà rivolgersi al comune di propria residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio per poter poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.
Sarà cura dell’interessato presentare all’ufficio consolare di questa Ambasciata il certificato internazionale (su modello plurilingue) di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali.
DIVORZIO
Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. Andrà quindi inviata al Comune di iscrizione A.I.R.E. o Comune di residenza in Italia, affinché venga riconosciuta anche in Italia, con conseguente cambio del proprio stato civile da coniugata/o a divorziata/o.
Si ricorda che essendo l’Estonia un paese membro della Comunità Europea, gli interessati il cui divorzio sia stato pronunciato dopo il 01.03.2001, possono richiedere all’istituzione che ha emesso la sentenza di divorzio, il certificato di cui all’art. 39 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (che non necessita di traduzione giurata e conseguente legalizzazione della firma del traduttore giurato).
Qualora, invece, il divorzio sia stato pronunciato prima del 01.03.2001 gli interessati dovranno presentare all’ufficio consolare di questa Ambasciata la sentenza di divorzio passata in giudicato debitamente tradotta da un traduttore giurato, la cui firma verrà legalizzata.
I documenti che occorrono per la trascrizione del divorzio pronunciato dopo il 01.03.2001 sono:
- certificato (in originale o in copia conforme autenticata) di cui all’art. 39 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale con eventuale allegato II in presenza di figli minori che l’interessata/o dovrà richiedere all’istituzione che ha emesso la sentenza di divorzio, già passata in giudicato;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello fornito dall’ufficio consolare;
- documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità)
- sentenza del divorzio passata in giudicato, di cui si terrà copia agli atti dellufficio consolare di questa Ambasciata.
I documenti che occorrono per la trascrizione del divorzio pronunciato prima del 01.03.2001 sono:
- sentenza di divorzio (in originale o in copia conforme autenticata) passata in giudicato, debitamente tradotta da un traduttore giurato, la cui firma verrà legalizzata;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello fornito dall’ufficio consolare;
- documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità).
SEPARAZIONE
Anche una sentenza di separazione pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. Andrà quindi inviata al Comune di iscrizione A.I.R.E. o Comune di residenza in Italia, affinché venga riconosciuta anche in Italia.
I documenti che occorrono per la trascrizione della separazione:
- sentenza di separazione (in originale o in copia conforme autenticata) debitamente tradotta da un traduttore giurato, la cui firma verrà legalizzata;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello fornito dall’ufficio consolare;
- documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità).
DECESSO
Il decesso di un cittadino italiano, avvenuto all’estero, deve essere trascritto in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
- atto di morte internazionale (su modello plurilingue) in originale, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile dell’Estonia;
- documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità) della persona che consegna il certificato di decesso, nonché quello del defunto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ambasciata d’Italia in Tallinn oppure consultare il sito del Ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale.