DOVERI DEL CITTADINO
Ricordiamo che è obbligo del cittadino italiano provvedere all’aggiornamento tempestivo della propria situazione anagrafica e di stato civile.
L’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 prevede che le dichiarazioni relative allo stato civile di cittadini italiani residenti all’estero sono rese all’autorità consolare e copia dell’atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante.
L’ATTIVITA’ CONSOLARE
L’ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia in Tallinn si occupa di trasmettere al Comune di residenza A.I.R.E. i certificati di nascita, matrimonio, divorzio o decesso per la successiva trascrizione di questi nei registri di stato civile dei Comuni di propria residenza A.I.R.E. o Comune di residenza in Italia.
Ne consegue che anche i connazionali non residenti e non iscritti all’A.I.R.E. debbano rivolgersi all’ufficio consolare di questa Ambasciata per inoltrare i documenti di cui sopra, in caso di matrimonio, di divorzio, di nascita di un figlio o di decesso di qualche familiare.
I certificati di nascita, di matrimonio, di divorzio e di decesso devono essere richiesti su modello internazionale o plurilingue e devono essere consegnati all’ufficio consolare di questa Ambasciata in originale.
NASCITA
I figli di cittadini, entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.
Per effettuare la comunicazione di una nascita, uno dei genitori (nel caso entrambi siano di cittadinanza italiana) o il genitore cittadino italiano, deve presentarsi all’ufficio consolare di questa Ambasciata per compilare una richiesta di trascrizione della nascita della/del propria/proprio figlia/figlio con i seguenti documenti:
- atto di nascita internazionale (su modello plurilingue), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile dell’Estonia;
- documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità) del genitore che presenti la richiesta di trascrizione.
MATRIMONIO
Il matrimonio celebrato all’estero, deve essere trascritto in Italia presso il Comune di iscrizione A.I.R.E. o il Comune di residenza in Italia.
Il cittadino italiano residente in Italia dovrà rivolgersi al comune di propria residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio per poter poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.
Sarà cura dell’interessato presentare all’ufficio consolare di questa Ambasciata il certificato internazionale (su modello plurilingue) di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali.
DIVORZIO
Una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. Andrà quindi inviata al Comune di iscrizione A.I.R.E. o Comune di residenza in Italia, affinché venga riconosciuta anche in Italia, con conseguente cambio del proprio stato civile da coniugata/o a divorziata/o.
Si ricorda che essendo l’Estonia un paese membro della Comunità Europea, gli interessati il cui divorzio sia stato pronunciato dopo il 01.03.2001, possono richiedere all’istituzione che ha emesso la sentenza di divorzio, il certificato di cui all’art. 39 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (che non necessita di traduzione giurata e conseguente legalizzazione della firma del traduttore giurato).
Qualora, invece, il divorzio sia stato pronunciato prima del 01.03.2001 gli interessati dovranno presentare all’ufficio consolare di questa Ambasciata la sentenza di divorzio passata in giudicato debitamente tradotta da un traduttore giurato, la cui firma verrà legalizzata.
I documenti che occorrono per la trascrizione del divorzio pronunciato dopo il 01.03.2001 sono:
- certificato (in originale o in copia conforme autenticata) di cui all’art. 39 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale con eventuale allegato II in presenza di figli minori che l’interessata/o dovrà richiedere all’istituzione che ha emesso la sentenza di divorzio, già passata in giudicato;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello fornito dall’ufficio consolare;
- documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità)
- sentenza del divorzio passata in giudicato, di cui si terrà copia agli atti dellufficio consolare di questa Ambasciata.
I documenti che occorrono per la trascrizione del divorzio pronunciato prima del 01.03.2001 sono:
- sentenza di divorzio (in originale o in copia conforme autenticata) passata in giudicato, debitamente tradotta da un traduttore giurato, la cui firma verrà legalizzata;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello fornito dall’ufficio consolare;
- documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità).
SEPARAZIONE
Anche una sentenza di separazione pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. Andrà quindi inviata al Comune di iscrizione A.I.R.E. o Comune di residenza in Italia, affinché venga riconosciuta anche in Italia.
I documenti che occorrono per la trascrizione della separazione:
- sentenza di separazione (in originale o in copia conforme autenticata) debitamente tradotta da un traduttore giurato, la cui firma verrà legalizzata;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello fornito dall’ufficio consolare;
- documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità).
DECESSO
Il decesso di un cittadino italiano, avvenuto all’estero, deve essere trascritto in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
- atto di morte internazionale (su modello plurilingue) in originale, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile dell’Estonia;
- documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità) della persona che consegna il certificato di decesso, nonché quello del defunto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ambasciata d’Italia in Tallinn oppure consultare il sito del Ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale.