Ricordiamo che è obbligo del cittadino italiano provvedere all’aggiornamento tempestivo della propria situazione anagrafica e di stato civile.
Le indicazioni specifiche relative all’AIRE sono disponibili al link che segue: Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.
L’iscrizione all’A.I.R.E. viene richiesta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) presso l’ufficio consolare di questa Ambasciata, presentando un certificato di residenza (ELUKOHATÕEND) unitamente al proprio documento di riconoscimento italiano (passaporto o carta d’identità).
A partire dal 1° maggio 2023 le richieste di iscrizione all’A.I.R.E. verranno accettate unicamente se presentate tramite la piattaforma FastIT Servizi Consolari Online.
Nel sistema Fast It, oltre alla domanda, è necessario allegare i seguenti documenti:
- Documento di identità dichiarante e familiari conviventi (obbligatorio);
- Modulo di richiesta firmato (obbligatorio);
- Documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare, nel quale sia indicato anche l’indirizzo (certificato di residenza rilasciato dall’autorità locale, bollette di utenze residenziali intestate al richiedente, contratto di locazione o di acquisto, ecc.) (obbligatorio);
- Si precisa che la carta di identità estone e il permesso di soggiorno possono essere allegati, ma qualora non rechino l’indicazione dell’indirizzo per comprovare la residenza è necessario, in aggiunta, un documento nel quale sia indicato (certificato di residenza, contratto di locazione o di acquisto, bollette di utenze residenziali intestate al richiedente);
- E’ inoltre necessario indicare nel modulo l’indirizzo completo del numero di interno.
Solo nel caso in cui il predetto Portale non sia utilizzabile, la richiesta potrà essere formulata recandosi di persona in Consolato previo appuntamento da concordare al seguente indirizzo: consolare.tallinn@esteri.it.
VARIAZIONE DEI DATI D’ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.
Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune, tramite l’ufficio consolare di questa Ambasciata, qualsiasi variazione del proprio indirizzo, che provvederà a comunicare al Comune di iscrizione A.I.R.E. A partire dal 1° maggio 2023 le richieste di varazioni dei dati di iscrizione A.I.R.E. verranno accettate unicamente se presentate tramite la piattaforma FastIT Servizi Consolari Online.
Solo nel caso in cui il predetto Portale non sia utilizzabile, la richiesta potrà essere formulata recandosi di persona in Consolato previo appuntamento da concordare al seguente indirizzo: consolare.tallinn@esteri.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ambasciata d’Italia in Tallinn oppure consultare il sito del Ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale.
CERTIFICATI ANAGRAFICI
Si comunica che i cittadini iscritti nelle anagrafi italiane (sia ANPR che AIRE) hanno la possibilità di richiedere direttamente online diversi tipi di certificati anagrafici (di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile ecc.). Il rilascio di tali certificati è possibile solo a condizione di avere un’identità digitale (CIE, Spid o CNS), dal momento che tale modalità è ormai l’unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.
Il sito al quale è necessario connettersi è Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.
COSA ACCADE SE NON CI SI ISCRIVE ALL’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.